Superbonus, scatta l’obbligo del contratto dell’edilizia. Dalle villette alla cessione dei crediti, ecco le nuove regole
Dal 27 maggio per i lavori sopra i 70mila euro sarà necessario rivolgersi a ditte che applicano i Ccnl di settore. Proroga a settembre per raggiungere il 30% di lavori nelle unifamiliari. Sì alle cessioni dei crediti per annualità.
CNNL obbligatorio dal 27 maggio
Oltre i 70.000 euro di lavori avviati, a partire da venerdì 27 maggio, se si vuol ottenere la detrazione, è obbligatorio rivolgersi a ditte edili che applicano i contratti di settore. Per la verifica si deve far riferimento all’ammontare complessivo dei lavori.
Il riferimento al contratto applicato deve essere riportato nelle fatture e, in caso di Superbonus, il soggetto che rilascia il Visto di conformità ha l’obbligo di verificare anche questo dato.
L’ambito di applicazione e i cantieri coinvolti
Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti i “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Ci si riferisce a lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Disposizioni per l’applicazione dei contratti collettivi
Con l’entrata a regime dell’obbligo, diventerà sostanzialmente efficace quanto stabilito dall’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter), introdotto con la legge di conversione n. 25/2022, recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Le agevolazioni fiscali per le quali è previsto l’utilizzo obbligatorio del CCNL Edlizia, tra gli altri, sono:
- Superbonus 110%;
- Bonus barriere architettoniche 75%;
- Adeguamento ambienti di lavoro 60%
- Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);
- Bonus Facciate;
- Bonus Verde.
Le disposizioni si applicano anche in caso di subappalto: come previsto all’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.