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Superbonus 110%: le modifiche agli interventi trainanti

Prosegue senza sosta il lavoro alla Camera dei Deputati nella V Commissione per portare per il 18 luglio la conversione in legge del dl 34/2020, ratifica che tutti attendono per avere chiari e precisi i punti focali dei diversi incentivi fiscali per l’efficientamento energetico, sismico, fotovoltaico e per la ricarica dei veicoli elettrici.

Dal 1 luglio le nuove detrazioni fiscali sono già operative, ma c’è attesa per i provvedimenti attuativi che spiegheranno nel dettaglio e consentiranno di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, due elementi fondamentali dal punto di vista finanziario per ottenere la massima convenienza dal superbonus 110%.

In questa fase, conviene portare avanti tutte le procedure burocratiche e convocare le assemblee di condominio per avere le condizioni di partire senza indugi nel momento in cui sarà possibile attivarsi senza indugio.

Nel frattempo, la V commissione della Camera dei deputati ha approvato un emendamento che modifica completamente l’art. 119 del Decreto Rilancio. Il titolo adesso è “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

Con questo assetto arrivano importanti modifiche che vanno a estenderne la portata.

Superbonus 110%: cosa viene escluso

Dalle nuove detrazioni fiscali sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/1: Abitazioni di tipo signorile

A/8: Abitazioni in ville

A/9: Castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Superbonus 110% gli interventi trainanti

Sono identificati degli interventi trainanti sui quali si applica la detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque parti annuali dello stesso importo:

1 interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda oppure dell’u. i. che si trova all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Resta invariato il requisito per i materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi.

Tetti di spesa: si modificano anche i tetti di spesa che adesso sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • A euro 40.000 moltiplicati pr il numero delle unità immobiliari che contengono l’edificio per gli immobili che contengono da due a otto u. i.
  • A euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli che sono composti da più di otto u. i.

2 Interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissionedel 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazioneo a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

20 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gi edifici composti sino a 8 unità immobiliari.

15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 u.i.

3 Interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissionedel 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazioneo a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

20 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gi edifici composti sino a 8 unità immobiliari.

15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 u.i.

La detrazione comprende anche le spese relative allo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

4 Interventi sugli edifici unifamiliario sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esternoper la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Tetti di spesa: la detrazione viene misurata su un ammontare complessivo delle spese che non sia superiore a 30 mila euro e viene riconosciuta anche per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto.

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