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Superbonus 110%, casi particolari: ruderi e fabbricati fatiscenti

Continuiamo a descrivere una serie di situazioni concrete per comprendere meglio come e quando è possibile applicare il superbonus 110%: In questo caso andiamo a parlare dei ruderi, dei fabbricati fatiscenti e di quelli non abitabili. Appartenendo alla categoria catastale F2 “unità collabenti” questo tipo di immobili può dare diritto alla maxi detrazione. L’elemento fondamentale è rispettare i requisiti richiesti dalle norme di riferimento e procedere con tutti gli adempimenti previsti.

Superbonus 110%: il caso in questione

Questa è la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 326 del 9 settembre 2020 all’interno del cosiddetto “pacchetto di chiarimenti” fornito nella stessa giornata sempre in riferimento al Superbonus 110%.

Nel caso analizzato il protagonista è il proprietario di un’unità immobiliare che rientra nella categoria catastale F2, non abitabile e incapace di produrre reddito. In questo modo, infatti, vengono classificati i ruderi e gli edifici fatiscenti.

In questo caso, l’immobile è contiguo all’abitazione principale e entrambi dovrebbero rientrare in un programma di ristrutturazione con accorpamento, una volta ottenuto lo specifico titolo che abilita all’operazione.

Su ambedue le unità si vuole procedere con i seguenti lavori:

  • ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico
  • efficientamento energetico tramite l’isolamento termico delle pareti
  • cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento
  • sostituzione degli infissi
  • installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo

Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se pure gli interventi che dovrebbero realizzarsi sull’unità collabente, ad oggi un fabbricato fatiscente, potrebbero rientrare nella super detrazione fiscale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

“Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti)”.

Il riferimento normativo cardine dell’Agenzia delle entrate è l’articolo 119 del Decreto Rilancio che ha permesso l’introduzione del superbonus per alcune tipologie di interventi.

L’articolo detta le norme fondamentali su ciò che viene considerato detraibile tra le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 nella misura del 110% delle spese stesse una volta realizzati specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici e al consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico degli immobili.

Si trova, però, nella normativa di riferimento il chiarimento necessario per capire quali sono gli elementi che consentono di applicare il superbonus 110% anche ruderi e a fabbricati fatiscenti classificati nella categoria catastale F2.

Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

Rispetto all’ecobonus e al sismabonus:

Per quello che riguarda l’ecobonus, gli edifici collabenti devono essere dotati di impianto di riscaldamento che rispetti le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs 29 dicembre 2006 n.311 per quanto anche non funzionante che deve trovarsi negli ambienti dove si effettuano gli interventi di riqualificazione energetica. Oltre a questo, per l’Agenzia delle Entrate, la detrazione può essere fruibile sia per gli interventi effettuati sua sull’abitazione principale che sul fabbricato da incorporare perché tra le ultime novità introdotte si sono posti dei limiti di due unità immobiliari rispetto alle quali un medesimo soggetto può fruire della maxi detrazione , ma sono decadute le limitazioni sull’applicabilità della maxi detrazione ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Nel caso del bonusisma questo limite non è contemplato.

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