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Nuovo decreto antifrodi crediti d’imposta edili

Il Decreto Legge 11 novembre 2021 numero 157 (decreto antifrodi) ha introdotto modifiche che comportano importanti cambi nell’impostazione dei progetti di Bonus Facciate, Ecobonus e Ristrutturazioni, e solo alcune per il Superbonus.

1) Per tutti i crediti soggetti a cessione e sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate non procederà più al trasferimento immediato sul cassetto fiscale dell’impresa, ma avrà 30 giorni di tempo per verificare eventuali frodi.
I controlli saranno fatti in capo al cedente, con riferimento alla dimensione dell’importo, alla titolarità del cessionario.

Ecco alcuni esempi possibili: chi cede è un evasore noto al fisco, oppure un pluripregiudicato, oppure una persona che ha già fatto molte cessioni, oppure è una startup. L’impresa che compra lo fa per un importo eccessivo rispetto al suo giro d’affari: il credito potrebbe essere bloccato.
Dovranno essere verificate entrambe le ipotesi, ma è possibile che le nuove imprese che fatturano molto improvvisamente, subiranno controlli.
Se l’ADE decide di bloccare un credito avvia anche una verifica fiscale (al termine della quale potrà anche essere sbloccato).

Effetti:

a) Le banche che devono finanziare con il prestito ponte, faranno verifiche in caso di grossi crediti ceduti da una sola persona. Per l’acquisto del credito non ci sono problemi perché avviene quando si trova nel cassetto fiscale.
b) Attenzione alle piattaforme di aste del credito o simili, nel caso l’acquisto avvenga da una persona che ha già acquisito altri crediti o che appare sospetta, la cessione può saltare.
c) ADE si prenderà probabilmente i 30 giorni per le verifiche, a meno che non siano realizzati filtri automatici. Si parla quindi di 30 giorni in più per incassare il credito (circa il 60% in totale)

2) Per tutti i lavori edili, entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto (quindi entro la prima settimana di febbraio) il Ministero per la Transizione Energetica emetterà un prezzario nazionale delle principali voci, che costituirà il massimale ammesso per le spese. Il prezzario era stato richiesto dalle associazioni di categoria per recepire il caro-materiali ma potrebbe rivelarsi un boomerang qualora vengano inseriti prezzi troppo bassi. Sarà importante capire come saranno calcolati questi valori, ogni quanto sarà fatta la revisione ed il ruolo di ANCE.

3) Infine, per tutti bonus diversi dal Superbonus (Bonus Facciate, Ristrutturazione ed Ecobonus) diventano obbligatori dal 12 Novembre l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi da parte di un tecnico abilitato fornito di assicurazione RC, in maniera analoga a quanto avviene oggi per il superbonus sisma. Questo aspetto è fondamentale in quanto impone un computo metrico per tutti i lavori ancora in corso o da iniziare, realizzato sulla base del prezzario DEI o regionale, in maniera analoga a quanto avviene normalmente.

Effetti:

a) Per tutti i progetti in corso dovrà comunque essere realizzato il computo metrico DEI basato su rilievi affidabili. Si tratta di un aggravio di lavoro per chi non aveva proceduto così dall’inizio. Normalmente il computo DEI riesce a ricomprendere tutti i costi ma per alcuni appalti potrebbe non bastare, in questo caso tocca all’impresa fare uno sconto oppure la differenza sarà a carico del condominio.
b) Il visto di conformità, del valore massimo pari al 2% (prezzo stabilito dall’ordine dei commercialisti) potrà essere pagato con lo sconto in fattura, ma entro dicembre 2021 se si parla di bonus facciate e si vuole rientrare nel 90%, altrimenti si potrà detrarre solo il 60% del costo. Anche l’asseverazione potrà essere pagata in base alle tariffe professionali (fra 1 e 2%) oppure rilasciata gratuitamente dal direttore lavori.
c) Nel caso di assemblee di condominio, in cui la cifra massima è stata deliberata e raccolta, sarà necessaria una nuova delibera per l’importo del visto di conformità, a meno che l’impresa edile non effettui uno sconto pari al visto (se l’impresa si appoggiava ad una struttura per la cessione il costo del visto sarà assorbito almeno parzialmente) per tutti i lavori che stanno partendo in questi giorni ci troviamo nella medesima situazione ma senza obbligo di conclusione nel 2021 per chi ha pagato in anticipo.

Le novità introdotte comportano un probabile allungamento dei tempi di 30 giorni per le cessioni di credito

In sintesi, le novità introdotte comportano un probabile allungamento dei tempi di 30 giorni per le cessioni di credito e richiedono attenzione da parte delle imprese con verifica preliminare sui cedenti. Il rischio in caso di clienti dalla credibilità dubbia è infatti in capo alle imprese.
Per il Bonus Facciate il carico è rilevante in quanto comporta la redazione di computi metrici basati su rilievi precisi, l’asseverazione sulla congruità da parte del progettista, il visto di conformità, dal costo ammissibile del 2% che per i condomini dovrà per forza rientrare nel totale deliberato in assemblea, per non incorrere in nuove delibere dall’esito incerto.
L’asseverazione del tecnico riguarda la congruità dei costi ma non lo stato di avanzamento delle opere, per i bonus facciata fatturati e pagati nel 2021 è necessario l’inizio formale dei lavori e l’attestazione, basata sul computo metrico, che i costi indicati sono congrui. Nessun adempimento è richiesto per i lavori già conclusi ed i cui crediti siano stati ceduti o vengano compensati.

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