E’entrata in vigore la Legge n. 160/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la cosiddetta Legge di Bilancio.
Sono diverse le misure per le imprese pur in un sostanziale cambiamento rispetto agli anni precedenti: incentivi piano Industria 4.0 – Impresa 4.0 , nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e la formazione 4.0.
Industria e Impresa 4.0
Come dicevamo, dal 1 gennaio è in vigore il nuovo credito di imposta per le imprese. Si prevede ai commi 184-197 una sostanziale ridefinizione degli sgravi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0
Quali sono i principali cambiamenti?
il super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali è stato sostituito da un credito d’imposta del 6% che vale per l’acquisto di beni strumentali che avverrà dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò a patto che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine relativo risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo.
l’iper ammortamento è sostituito da un credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0. Si compone così: il 40% del costo di acquisto per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo dei costi ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per quanto riguarda i beni immateriali il credito d’imposta è il 15% del limite massimo di costi ammissibili per 700 mila euro. Sono considerate agevolabili anche le spese per servizi che vengono sostenute in relazione all’utilizzo di questi beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il credito d’imposta diventa fruibile in cinque anni partendo dall’anno successivo a quello in cui entrano in funzione i beni. Per quello che riguarda i software il periodo si riduce a tre anni.
Novità per i marittimi
Importante novità, mentre prima alcuni rami industriali come quello marittimo venivano esclusi, al credito d’imposta possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Tutto ciò indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Questo a patto che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili nei settori di competenza e abbiano adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori. Il credito comprende anche alle stesse condizioni gli esercenti.
Credito d’imposta: i cambiamenti
Ulteriore novità è che il credito d’imposta ricerca e sviluppo degli anni scorsi pur nei cambiamenti avvenuti tra 2018 e 2019 viene sostituito con un diverso credito d’imposta. Questo credito è riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in materia ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre diverse attività di innovazione.
Le aliquote
Così le aliquote: 12% per ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d’imposta. 6% per design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta. 6% per innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta.
Viene maggiorata l’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10% per le attività di innovazione tecnologica. Ovvero, tutte le imprese che mirano a realizzare processi o prodotti con finalità di innovazione digitale 4.0 oppure ecologiche. Il massimo fissato per questo punto del credito d’imposta è di 1,5 milioni di euro.
Proroga per Formazione 4.0
Confermata la proroga di un anno per il credito d’imposta per la Formazione 4.0 con alcune modifiche. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, vengono considerate ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
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