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Dentro al superbonus 110%: le maggiori complessità

Il superbonus 110% è un’occasione assolutamente unica che consente di riqualificare la propria casa spendendo poco o nulla. Detto questo, la normativa del provvedimento non è di facile comprensione e applicazione per il semplice contribuente, così abbiamo pensato di stilare una serie di indicazioni di fondamentale importanza per procedere nella foresta di norme e cavilli burocratici.

La prima cosa da fare

Rivolgersi a dei professionisti, o a qualcuno che per conto suo o della sua società dovrà valutare gli interventi fattibili. Tenete sempre bene presente che nella normativa del superbonus 110% gli abusi edilizi possono costituire degli ostacoli a volte insormontabili e che vincoli paesaggisti e artistici vanno subito comunicati al professionista. Individuati gli interventi attuabili sulle parti comuni e quelle private andrà verificato che si raggiunga il miglioramento di almeno due classi e energetiche dell’edificio.

La relazione tecnica

Prima dell’inizio dei lavori occorre depositare in Comune la relazione tecnica ex legge 10/91ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 192/05. Allo stesso tempo, al termine dell’intervento, bisogna inviare l’asseverazione all’ENEA attraverso la predisposta scheda descrittiva. Una volta, poi, stilata l’asseverazione relativa allo stato finale finiscono le procedure relative all’ENEA.

Cessione del credito o sconto in fattura

Nel momento in cui l’utente intenda avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura le asseverazioni possono essere compilate per ogni stato di avanzamento lavori e predisporre tutti i passaggi in modo che una banca acquisti il credito o l’azienda che eseguirà i lavori sia disponibile ad applicare lo sconto in fattura. Tutte pratiche che vanno esaminate preliminarmente prima dell’inizio dei lavori.

I compiti dei professionisti

Le asseverazioni, in questo caso, rispetto all’ecobonus tradizionale devono essere provviste anche del computo metrico e della congruità dei costi. Nel caso del superbonus contiene due modelli: uno per gli stati di avanzamento e l’altro per gli stati finali. Entrambi sono stati implementati sul sito dell’ENEA nella sezione dedicata al super ecobonus 110%.

Terminata la compilazione il professionista stamperà una copia dell’asseverazione comprensiva di tutti gli allegati necessari: attestato di prestazione energetica prima e dopo la conclusione dell’opera, il computo metrico, l’assicurazione relativa a quella asseverazione, le fatture e il documento di riconoscimento del tecnico.

I passaggi burocratici

Il file creato riporta su ogni pagina il codice identificativo dell’asseverazione. Nel momento in cui si decide per lo sconto in fattura o per la cessione del credito tutti i documenti vanno visionati da un professionista tributario, un commercialista o Caf per acquisire il visto di conformità. Successivamente i documenti dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate con l’apposito modulo per gli ulteriori passi della cessione del credito.

Il professionista ha il compito di asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del 6 agosto del 2020 entrato in vigore il 6 ottobre 2020. Nel caso la data sia antecedente valgono i requisiti tecnici previsti dal decreto 19 febbraio 2007.  Inoltre, deve asseverare la congruità dei costi facendo riferimento ai prezzari regionali o a quelli DEI per l’edilizia. E verificare che i costi massimi ammissibili siano rispettati infine deve dichiarare che tutta la normativa in materia di efficienza e sicurezza sia rispettata.

Nell’ambito dell’asseverazione il tecnico già dichiara e fornisce molti dati. Poi con la compilazione dello stato finale inserirà i dati aggiuntivi che serviranno a creare le schede descrittive di ogi singolo intervento inserito all’interno dell’asseverazione.

Superecobonus, la relazione tecnica va sempre depositata in Comune?

(e eccezioni previste dall’art. 8 del dlgs 192)

Le eccezioni previste da tale decreto legislativo sono relative a due situazioni ben precise: non si dovrebbe presentare quando si procede alla semplice sostituzione del generatore di calore e di potenza inferiore ai 50kw o quando si installano pompe di calore fino a 15 kw di potenza utile. 

Nel caso del generatore di calore però, non deve cambiare né la tipologia di generatore né di alimentazione se ciò avvenisse il deposito sarebbe obbligatorio.  Queste eccezioni vengono risolte dall’art. 6 comma del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 che puntualizza che la relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. Quando si ricorre al Superecobonus va sempre presentata.

L’isolamento termico, le caratteristiche dei materiali e gli immobili vincolati

Tutte le materie utilizzate devono rispettare i criteri minimi ambientali. Ma oltre a questo, poichè esiste un limite sul valore di trasmittanza della superficie disperdente da verificare, sia prima che dopo l’esecuzione dell’intervento, bisogna descrivere precisamente la stratigrafia che compone la struttura. Per ogni strato di materiale bisogna usare un “lambda” ossia il valore della conduttività termica che per quanto riguarda i materiali isolanti deve essere certificato e determinato secondo la norma UNI EN 10456, un aspetto al quale i progettisti devono prestare attenzione usando materiali idonei e affidabili.

Come comportarsi rispetto alla problematica di edifici vincolati

Nel caso di immobili vincolati o nel caso in cui alcuni interventi siano ostacolati anche dai regolamenti comunali, allora si può passare direttamente agli interventi trainati senza realizzare quelli trainanti. L’ostacolo deve quindi rappresentare un impedimento effettivo.

Per capirci: se in un edificio è vincolata la facciata prospiciente la via principale, ma poi ci sono altre superfici quali quelle verso le corti interne o verso cavedi, questo non significa che non bisogna verificare che non si raggiunga il 25% prendendo in considerazione le altre superfici. L’impedimento deve essere effettivo, cioè non ci devono essere superfici disponibili sulle parti comuni con un’incidenza maggiore del 25%.

Se c’è il recupero di alcuni ambienti che prima avevano una destinazione d’uso differente, quindi diversa dalla categoria A, è possibile accedere al superbonus purchè nella richiesta del titolo edilizio sia dichiarato il cambiamento nella destinazione d’uso. 

L’APE

Rispetto all’APE occorre tenere conto se gli ambienti sono ammissibili alla detrazione. In quel caso si lavora per L’APE complessivo. Se, invece, gli ambienti recuperati non sono ammissibili si considererà il volume iniziale e successivamente se nello stato finale gli stessi risulteranno abitabili, ovvero riscaldati. Le superfici di separazione tra il volume esistente e quello degli ambienti recuperati  non saranno più queste superfici considerate disperdenti. Il volume sarà sempre lo stesso tenendo presente questo accorgimento.

I controlli: come avvengono, chi li esegue

Saranno selezionate il 10% delle asseverazioni depositate su cui verrà eseguito un controllo documentale e si chiederanno tutti i documenti necessari ai soggetti asseveratori. Poi, comunque, sul cinque per cento delle pratiche esitate positivamente verrà eseguito un sopralluogo. Se, invece, dovessero evidenziarsi dei rilievi, l’ENEA le trasmetterà al ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia delle Entrate per le valutazioni successive.

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