Beni strumentali
Nuova Sabatini
Che cos’è
La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
L’agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
A chi si rivolge
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
Cosa finanzia
- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
Circolare direttoriale 17 marzo 2022, n. 696 – Nuova Sabatini. Modalità erogazione
La circolare recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, con l’unica eccezione per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
Con il suddetto provvedimento direttoriale, è altresì soppresso l’allegato 8 alla circolare 15 febbraio 2017: a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le imprese non saranno più tenute alla trasmissione di apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati, ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU) secondo le modalità previste al punto 13.4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.
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