Il Superbonus 110% è a questo punto nelle condizioni di poter partire: Mise e Agenzia delle Entrate stanno mettendo a punto i termini in cui ecobonus, sisma bonus, l’installazione di sistemi fotovoltaici e colonnine di alimentazione energetica di auto elettriche possono essere affrontati con i passaggi burocratici e tecnici indicati negli ultimi decreti (Mise) e nella guida /Agenzia delle Entrate.
Cosa contiene il Decreto Requisiti Minimi
Il Decreto Requisiti Minimi deve contenere l’asseverazione degli interventi suddividendoli in:
- Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti
- Interventi sull’involucro di edifici esistenti
- Interventi di installazione di pannelli solari
- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori
- Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
- Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale
- Interventi di installazione di sistemi di building-automation
- Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio
requisiti minimi dell’asseverazione per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti
In riferimento agli interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti che riguardano:
- le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;
- la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
- ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
L’asseverazione
- a) per i punti 1 e 2, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
- b) per il punto 3, specifica che detti sistemi sono installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L’asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;
- c) per i punti 4, 5, 6, 7 e 9, contiene la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
- d) per il punto 5, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l’involucro dell’intero edifico consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
- e) per i punti 6 e 7, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l’intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- f) per il punto 9, oltre a quanto indicato al punto c), contiene la dichiarazione che l’intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l’incremento di due classi energetiche con riferimento all’attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.
- g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell’allegato E al decreto requisiti minimi;
- h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell’allegato E al decreto requisiti minimi.
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