L’Agenzia delle entrate entra nel merito delle disposizioni attuative sull’ecobonus 110% presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
L’audizione all’Agenzia delle Entrate ha prodotto un documento che puntualizza sulle detrazioni contenute nel Decreto Rilancio e soprattutto, fa cenno alle tanto attese indicazioni su sconto in fattura o cessione del credito che rappresentano uno dei punti centrali e più allettanti per i contribuenti.
In particolare, il documento dell’Agenzia delle Entrate va nel dettaglio su questi punti:
- Il quadro normativo di riferimento e le principali novità
- I soggetti beneficiari del Superbonus
- La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi
- I requisiti per l’accesso al Superbonus
- Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi
- Le modalità di fruizione dell’agevolazione alternative alla detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito
- Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione
- La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari
- I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito
- La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari
- Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus.
Superbonus 110%: tutto quello che occorre per accedere alle detrazioni
In considerazione del particolare favore che queste detrazioni rappresentano per i contribuenti riconoscendo un beneficio importante sul costo degli interventi che si vanno a produrre, sono stati introdotti diversi adempimenti (oltre a quelli già previsti per simili detrazioni) che possano persuadere a non intraprendere comportamenti difformi alle disposizioni agevolative, che sotto forme di accordi non regolamentati, possano dare luogo a vantaggi indebiti.
In sintesi, il contribuente che richiede l’agevolazione deve ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attestino la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in oggetto, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
- un’attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
quali sono le sanzioni e in quali casi
Nel momento in cui in cui venissero rilasciate attestazioni o asseverazione non corrette il legislatore prevede la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all’applicazione delle sanzioni penali nel momento in cui si andasse a presuppore l’ipotesi di reato.
I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che abbia un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stese attestazioni o asseverazioni e, comunque, non sia inferiore a 500 mila euro, questo proprio per are una garanzia ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati da valutazioni insesatte.
Superbonus 110%: ulteriori cessioni del credito
L’impresa che ha effettuato i lavori e gli altri cessionari possono, successivamente, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di cedere ulteriormente.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione.
MODALITÀ E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
la comunicazione delle diverse opzioni relative alle spese per i lavori svolti sulle singole unità immobiliari potrà avvenire, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure con la collaborazione di un consulente, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
CONTENUTO DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE, NEL QUALE ANDRANNO INDICATI I SEGUENTI ELEMENTI
Codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa; ammontare della detrazione spettante, dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per cento.
TERMINI E MODALITÀ PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE
- tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.