Il Decreto attuativo del MISE è un documento fondamentale, praticamente pari alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, relativo ai requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che godono delle detrazioni fiscali per:
- spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente;
- Bonus Facciate;
- Superbonus 110% del DL Rilancio (art.119 commi 1 e 2), compresi i massimali di costo specifici per ogni tipologia di intervento.
Un dato importante: questa bozza, che al momento è provvisoria, riferendosi agli interventi relativi all’involucro, parla solo di parti orizzontali o verticali, mentre l’art. 119 come modificato in Parlamento richiama anche le parti inclinate e il tetto.
Superbonus 110%: i possibili adempimenti richiesti
Quindi, aspettando la versione definitiva questa nota consente di visionare gli adempimenti richiesti e per la tabella B allegata al decreto, vedere i massimali specifici di costo per gli interventi eseguibili, dalla quale sono poi rilevabili i valori differenziati.
Tipologia e caratteristiche degli interventi
- Interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell’art.1 legge 296/2006, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
- Interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell’art.1 legge 296/2006, di cui ai commi 2, lett. a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell’art.14 DL 63/2013, di cui al comma 220 dell’art.1 legge 160/2019 e di cui all’art.119 comma 1 DL Rilancio (34/2020), che possono riguardare:
- strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti);
- sostituzione finestre comprensive di infissi;
- posa in opera di schermature solari;
- parti comuni di edifici condominiali, con interesse dell’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda / che conseguano almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3, 4 dell’Allegato 1 del decreto linee guida APE;
- gli stessi interventi di cui sopra, realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 con passaggio ad una classe/ a due o più classi di rischio inferiori, come stabilito dal decreto MIT 58/2017;
- Bonus Facciate: strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda degli edifici ubicati nelle zone A e B del DM 1444/1968;
- isolamento dell’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (art.119 comma 1 lettera a del DL Rilancio);
- Interventi di installazione di collettori solari di cui all’art.1 comma 346 legge 296/2006;
- Interventi riguardanti impianti di climatizzazione invernali e produzione di acqua calda sanitaria, che possono riguardare svariate tipologie (si veda il dettaglio nella bozza);
- Installazione e messa in opera di dispositivi di building automation.
Importante: ai fini dell’applicazione dell’art.119 comma 2 DL Rilancio, le date di inizio e fine lavori degli ulteriori interventi di cui all’art.14 DL 63/2013 sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e fine dei lavori di cui al comma 1 dell’art.119 stesso. Se possibile, questi interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.
Superbonus 110%: quali sono i limiti delle detrazioni?
Le detrazioni fiscali si applicano con le percentuali, i valori di detrazione/spesa massima ammissibile e il numero di quote annuali su cui ripartire le detrazioni riportate nell’Allegato B del presente decreto.
NB – nel caso in cui uno degli interventi di cui all’art.2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, per calcolare il limite massimo di detrazione, si considerano anche le detrazioni ‘pregresse’.
Soggetti ammessi alle detrazioni
- persone fisiche, enti e soggetti ex art. 5 TUIR, non titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese;
- soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese;
- IACP ed enti similari.
I possibili adempimenti richiesti
L’elenco dell’articolo 6 è fitto e importante. Andiamo a segnalare:
- deposito in comune di una relazione tecnica;
- asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
- presenza dell’attestato di prestazione energetica (Ape) conforme ai contenuti indicati in allegato (allegato «C»);
- obbligo di eseguire i pagamenti a mezzo bonifici tracciabili;
- trasmissione all’Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, dei dati indicati nella scheda descrittiva allegata (allegato «D»).
Superbonus 110%: i massimali di costo
Per quello che riguarda agli interventi che vanno a godere del Superbonus 110% e per quelli che devono prevedere la redazione, da parte del tecnico abilitato, dell’asseverazione, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei costi massimi per ogni tipologia di intervento, secondo questi criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono più bassi o uguali a quelli medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti in cui si trova l’edificio su cui si sta intervenendo, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza, i prezzi si stabiliscono analiticamente, attraverso un procedimento che consideri tutte le variabili che contribuiscono definizione dell’importo stesso.
Si evince, quindi, l’ipotesi di tetti variabili per gli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, la spesa ammissibile e stimata per il cappotto orizzontale varia da 100 a 250 euro al metro quadrato, mentre l’installazione di caldaie a condensazione da 180 a 200 euro a kwt.
Nota sulle asseverazioni
All’asseverazione è allegata la relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi.
Rientrano nella detrazione i costi relativi alle prestazioni professionali collegati alla realizzazione degli interventi, quelli per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE) e per l’asseverazione, che vanno calcolati sulla base del decreto 17/06/2016 del Ministero della Giustizia (DM Parametri Bis).
Per quanto riguarda agli interventi per i quali l’asseverazione è sostituibile con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’importo massimo dei bonus fiscali o della spesa massima ammissibile si calcola secondo i massimali di costo propri di ciascuna tipologia di intervento.