L’Agenzia delle Entrata si è espressa, infine, su quanto già indicato dalla Cassazione rispetto alla possibilità per i soggetti Ires di portare in detrazione immobili merce.
Con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno, l’Agenzia recepisce, quindi, un passaggio importante nella definizione della detrazione fiscale “ecobonus”.
A chi viene riconosciuta la detrazione fiscale
L’ecobonus spetta, quindi, ai titolari di reddito di impresa, ai sensi dell’art. 16, commi 1-bis e successivi del DL 4 giugno 2013, n.63 convertito poi con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90.
La stessa risoluzione anche per il sismabonus 110%
Anche per il “sismabonus”, ovvero la detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito d’impresa opera la stessa conclusione definita per l’ecobonus in riferimento allo stesso articolo e alla stessa legge.
Ecobonus e sismabonus: sono fiscalmente agevolati i titolari del reddito d’impresa
Appare chiaro, a questo punto, che per entrambe le detrazioni fiscali sono agevolati gli interventi eseguiti dai titolari del reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.
Conseguentemente, ha ancora precisato l’Agenzia delle Entrate:
- devono considerarsi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi.
- Nella gestione del contenzioso pendente in materia gli uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa erariale, semprechè “non siano sostenibili altre questioni”.
Vale la pena ricordare che i giudici di legittimità hanno più volte affermato che l’ecobonus, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto i costi per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, oppure “su edifici riassegnati ai soci”.