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CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE 2020: COSA CAMBIA?

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: COSA DEVONO SAPERE LE AZIENDE

Sono diverse e rilevanti le novità della Legge di Bilancio 2020. Tutte le imprese di qualsiasi dimensione esse siano, possono avere accesso al nuovo credito d’imposta per l’innovazione tecnologica previsto dalla legge di Bilancio 2020. Il contributo che spetta a loro, pari al 6%, sale al 10% nel caso di una innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Per determinare la base di calcolo del bonus, vengono ammesse, rispettando le regole generali di effettività, pertinenza e congruità previste dal manuale di Oslo. Tra queste troviamo le spese per il personale, quelle sui beni materiali mobili e relative ai software utilizzati nei progetti, per servizi di consulenza, n per materiali, forniture e altri prodotti analoghi che vengono utilizzati negli investimenti innovativi.

All’interno della Legge di Bilancio 2020 c’è la possibilità di finanziare anche quella che viene definita innovazione tecnologica.

I tipi di innovazione sono due. L’innovazione tecnologica classica, in questo caso, il credito d’imposta è valutato al 6% della relativa base di calcolo. Anche le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 viene riconosciuto un credito d’imposta del 10%  assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili. Il livello massimo del credito d’imposta è stato stabilito in 1,5 milioni di euro.

COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ AMMISSIBILE

Sono ammesse le imprese di ogni dimensione e considerate attività innovative tutte le attività che comportano la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o  migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si considera un bene che sia materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, per  caratteristiche tecnologiche, performance ecologiche, ergonomiche o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono ammissibili al credito d’imposta, in quanto non considerate di innovazione, le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti. In generale, tutte le attività di differenziazione dei prodotti dell’impresa rispetto a altri presenti sul mercato  per elementi estetici o secondari e non innovativi.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previsto sono elencati i criteri da seguire ove il riferimento generale resta il Manuale di Oslo.

 

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI

 

costi del personale

1) I costi del personale subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso. Questo deve essere direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. I costi del personale relativi a soggetti con un’età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato, indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione sono ammessi  al credito  per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

quote di ammortamento

2) Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altri costi legati ai beni materiali mobili e dei software che vengono utilizzati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la possibile realizzazione di prototipi sono ammissibili. L’importo è considerato nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale. Laddove questi beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si tiene conto della parte delle quote di ammortamento e dei costi riferiti alle sole attività di innovazione tecnologica.

contratti esterni

3) I costi relativi a contratti che sono direttamente svolti da parte del soggetto che commissiona delle innovazioni tecnologiche ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con soggetti dello stesso gruppo, vengono considerate le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione svolte internamente all’impresa.

Appartengono allo stesso gruppo le controllate, controllanti o controllate dallo stesso soggetto. Sono inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale viene applicata soltanto quando i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca. Queste strutture devono trovarsi nel territorio dello Stato.

Le spese previste sono ammissibili. La condizione è che  i soggetti  a cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati nell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo. Sono comunque  considerati tutti gli Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

costi consulenze

4) I costi per  consulenze relative alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili al credito d’imposta.  Il limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale. La condizione è che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nello dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati nell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

costi forniture e materiali

5) l costi per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione. Tra questi troviamo  anche quelli per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Il limite massimo è del 30 per cento delle spese di personale, ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti.

 

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